Art. 2.
(Composizione dell'ufficio per il processo).

      1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
      2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e nel programma delle attività

 

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annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
      3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.